I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Rocca dei Papi Montefiascone – Associazione per una Ecologia Integrale” (in seguito Associazione) con sede in Montefiascone, Via Trasimeno, __.
Art. 2 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria.
Art. 3 - Scopo e finalità
L’Associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso. L’Associazione, ispirandosi all’Enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco sulla Cura della Casa Comune, ha per fini la promozione e la diffusione della cultura della ecologia integrale, da definire quale frutto della ricerca interdisciplinare sulle interazioni tra l’ambiente naturale, la società e le sue culture, le istituzioni e l’economia, l’incentivazione della educazione ambientale, la valorizzazione del territorio specialmente della Tuscia nei suoi aspetti geomorfologici, storici, culturali, artistici, antropologici e della tradizione religiosa, la realizzazione e la valorizzazione delle iniziative a servizio della cultura dell’ecologia integrale in ogni possibile forma, sia della comunicazione e della divulgazione, sia dell’animazione del territorio, sia delle arti che dello spettacolo, nonché la diffusione, la pubblicazione e la promozione delle proprie attività in tutto il territorio regionale, nazionale e internazionale.
L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, il “Festival dell’Ecologia Integrale”, manifestazioni di intrattenimento, enogastronomiche, culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione, artistiche, sportive e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc... in ogni campo sempre in materie attinenti agli scopi sociali .
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà svolgere attività editoriale e letteraria curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, qualora sia ritenuto opportun0 per la diffusione e la divulgazione della sua attività. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà avvalersi di esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
L’Associazione potrà sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi statutari in logica di partenariato.
II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE
Art. 4 - Risorse dell'Associazione
Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) quote associative;
d) contributi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, di Enti Locali e/o di altre Istituzioni Pubbliche;
e) contributi di Fondazioni e/0 altri Enti privati;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L’Associazione ha l’obbligo di redazione di rendiconti economico- finanziari che dovranno essere approvati annualmente dall’assemblea dei soci. L’Associazione avrà l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 5 - Quota associativa
La quota associativa è annuale e definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e viene comunicata per iscritto ai soci. La quota associativa è intrasmissibile.
III - I SOCI
Art. 6 - Composizione dell'Associazione
Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano
interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.
E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Onorari;
Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo. Sono Soci Onorari quelle personalità che per ragioni connesse al loro prestigio, l’Associazione si onori di annoverare fra i propri soci. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; essi non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale; la qualifica di Socio Onorario si perde per rinuncia scritta o esclusione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. I soci hanno inoltre diritto alla partecipazione alle assemblee, con diritto di parola e di voto. Questi potranno essere eletti nelle cariche sociali. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, su autocandidatura, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
Art. 8 - Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, al rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti, al pagamento della quota associativa, al rispetto delle finalità dell’Associazione, al corretto utilizzo delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall’Associazione ed a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.
Il socio è tenuto a cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Criteri di ammissione del socio
Per ottenere la qualifica di socio gli aspiranti dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle delibere degli Organi Sociali.
La domanda va inviata tramite e mail al Presidente o al Segretario dell’Associazione oppure può, in via latrenativa ed in ogni caso, essere consegnata ad un membro del Consiglio Direttivo.
La domanda dovrà essere sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, e, dell’accettazione, dovrà essere data comunicazione all’interessato tenuto a provvedere al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla data della comunicazione. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
L'ammissione dei soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria.
Art. 10 – Recesso, radiazione e decesso del socio
La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per dimissioni, decesso o radiazione, per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che, in ogni cas0, costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio, che ne danneggino l’immagine o i beni o che fomentino dissidi destabilizzanti in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e/o degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.
I soci radiati potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea Ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.
Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente ad un componenete del Consiglio oppure inviandola via e-mail al Presidente e/o al Segretario.
IV – ORGANI SOCIALI
Art. 11 - Organi dell'Associazione Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.
V – ASSEMBLEA
Art. 12 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria o straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci.
E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.
L’Assemblea ordinaria dei soci:
a) delibera in merito all’attività dell’Associazione;
b) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo della gestione predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
d) procede all’elezione del Consiglio Direttivo o all’integrazione dello stesso. L’Assemblea straordinaria dei soci:
a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e del regolamento;
b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
Possono partecipare all’Assemblea i soci regolarmente iscritti alla data della convocazione da almeno sei mesi.
L'Assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci.
Può essere convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L’Assemblea può essere convocata inoltre su richiesta di almeno un quinto degli associati; in tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.
Ogni Socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto ad un solo voto.
L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa.
Viene convocata con un preavviso da diramare almeno 15 giorni prima della data fissata tramite comunicazione via mail.
Art. 13 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione. Il bilancio sarà depositato per la consultazione presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua approvazione e inviato via mail a ogni associato.
Art.14 – Funzionamento dell’Assemblea
Presiede l’Assemblea il Presidente, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "Presidente di Assemblea" temporaneo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le delibere che modificano Statuto e Regolamenti è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
E’ ammessa fino a una delega per associato; le deleghe dovranno essere consegnate firmate all’inizio dell’assemblea.
VI - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 - Nomina e composizione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un Segretario, dal Tesoriere e da un numero variabile di consiglieri fino ad un massimo di _______.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
Nella gestione ordinaria rientrano i seguenti compiti:
a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
b) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell’'Associazione;
c) sovrintendere all’amministrazione ordinaria e straordinaria e adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell’attività dell’Associazione;
d) elaborare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione che deve poi essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 31 Marzo dell’anno successivo
e) rappresentare le istanze dei soci;
f) stabilire l’importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale;
g) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
h) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
i) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
j) affidare particolari incarichi a determinati soci;
k) redigere il regolamento dell'Associazione;
l)
deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private
m) prendere in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell’Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti. Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.
Il Consiglio direttivo:
- elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- nomina il tesoriere dell’Associazione;
- può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da due Consiglieri.
- può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 16 - Presidente e Vicepresidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Ha l’obbligo di redigere la relazione annuale dell’attività svolta dall’Associazione.
Art. 17 – Segretario
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo; collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione; vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni; è il responsabile del registro dei Soci e provvede ad aggiornarlo.
Art.18 - Tesoriere
Il Tesoriere vigila sul pagamento delle quote sociali ed è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione; è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite; ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
Art. 19 - Delibere del Consiglio
Le delibere saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e vengono pubblicizzate sul sito web dell’Associazione ove rimarranno pubblicate per almeno dieci giorni. Le delibere si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.
Art. 20 - Strumenti informatici e telematici
Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio un sito web gestitito dall'Associazione e una o più mailing list.
VII – NORME FINALI
Art. 21– Modifiche allo Statuto
Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.
Art. 22 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato in assemblea straordinaria da almeno i 2/3 dei soci. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2011, n. 51 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 – Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.